Statuto dell'associazione
ART. 1 (Denominazione e sede)
E' costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l'Associazione Internazionale di utilità sociale denominata: “Un bambino come amico” ONLUS, con sede in Strada Circonvallazione Sud nr. 18-A, nel Comune Mantova - Italia. L'Associazione potrà costituire sedi secondarie o succursali in Italia e all'estero.
ART. 2 (Scopi)
L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale; opera nei confronti di minori e famiglie svantaggiate operando nei settori dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della formazione e della beneficenza. L'Associazione opera l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale con divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate dall'art. 10 ( D.L. 460/97 ) ad eccezione di quelle direttamente connesse. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Gli utili eventualmente ricavati dalle attività svolte dovranno essere impiegati esclusivamente per finalità istituzionali e attività connesse. Le finalità che si propone sono in particolare: a) Promuovere e sostenere progetti di assistenza socio-sanitaria, sociale, scolastica, economica a tutti i bambini e i giovani che in qualche maniera necessitano di detto sostegno. Offrire altresì iniziative di solidarietà e assistenza nei confronti della popolazione coinvolta nei progetti. L'assistenza potrà avvenire attraverso l'invio di denaro e/o di materiale o sostegno da parte di volontari per aderire e/o sostenere attività di pronto intervento; progetti riguardanti bambini lavoratori e di strada; bambini o persone con capacità diverse; ragazze madri, donne maltrattate e/o tutte quelle persone ritenute svantaggiate sia in senso economico che sociale. Questi fondi potrebbero essere destinati per progetti di adozione, sostegno a distanza e singole emergenze che riguardino bambini, famiglie, classi scolastiche e piccole comunità.
b) Sviluppare iniziative di formazione rivolte a educatori, volontari, genitori, ecc., ossia a tutti coloro che lavorano e vivono a stretto contatto con i minori e le loro famiglie.
c) Coinvolgere e sensibilizzare verso i progetti d'intervento indicati al paragrafo a) di questo statuto, Enti, Istituzioni, Associazioni, Agenzie educative, Aziende e singoli cittadini.
d) Farsi promotori di iniziative ed attività equo-solidali.
e) L'Associazione - per il conseguimento delle proprie finalità - può:
gestire direttamente in proprio o per conto terzi qualsiasi tipo di impianto e/o struttura anche per la somministrazione ai soci di cibi e bevande, indire incontri, corsi e seminari, organizzare feste sociali e/o manifestazioni culturali, popolari, folcloristiche, benefiche, sportive e ricreative, organizzare mostre, esposizioni ed eventi, svolgere attività editoriale, organizzare gite, soggiorni, viaggi e trasporti in Italia o all'estero.
ART. 3 (Soci)
Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione deve presentare: i propri dati anagrafici, il nome del socio che lo presenta, l'impegno a versare la quota associativa. Ci sono 3 categorie di soci: ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea), sostenitori (coloro che oltre la quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie), onorari ( persone giuridiche nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione). Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è cedibile.
ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)
I soci ordinari e sostenitori hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)
Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto a maggioranza dei 2/3 dei membri e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
ART. 6 (Organi sociali)
Gli organi dell'Associazione sono: Assemblea dei soci; Consiglio Direttivo; Presidente; Collegio Revisori dei conti; Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
ART. 7 (Assemblea)
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari e sostenitori. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto o per posta elettronica da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/5 dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale.
ART. 8 (Compiti dell'Assemblea)
L'Assemblea deve: approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo; fissare l'importo della quota sociale annuale; determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione; ratificare l'eventuale regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo; eleggere ogni 3 anni il Presidente e il Consiglio Direttivo; deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo; eleggere il Collegio dei Revisori dei conti.
ART. 9 (Validità Assemblee)
L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di 2/3 dei soci; ed approva eventuali modifiche allo statuto con decisione deliberata a maggioranza dei soci presenti; e scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci presenti.
ART. 10 (Verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.
ART. 11 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari o sostenitori. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Delibera in via definitiva sulle domande di adesioni dei soci e sull'eventuale esclusione degli stessi.
ART. 12 (Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
ART.13 ( Collegio Revisori dei conti )
1. Partecipa alle Assemblee dell'Associazione e alle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Viene chiamato ad esprimere parere sul bilancio ed esercita il potere di vigilanza, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
3. Può essere eletto dall'Assemblea ogni 3 anni e può essere composto da una sola persona ( o al massimo da tre persone ) scelta/e anche tra i non aderenti.
ART. 14 (Patrimonio)
Il Patrimonio è costituito da: · Quote sociali; · Contributi pubblici o privati; · Proventi delle attività sociali; · Donazioni, lasciti, elargizioni sia di persone fisiche che di persone giuridiche; · Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; · Eventuali fondi di riserva accantonati con le eccedenze di bilancio.
L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 15 (Rendiconto)
I documenti del rendiconto dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo, la cui redazione è facoltativa, contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, è depositato presso la sede sociale almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
ART. 16 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad organizzazioni di volontariato ONLUS operanti nello stesso settore, secondo quanto disposto dall'autorità governativa competente.
ART. 17 (Disposizioni finali)
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia di ONLUS.
